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Art. 15 Quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
1 I «tricicli a motore» sono veicoli con tre ruote disposte in modo simmetrico e un peso, giusta l’articolo 136 capoverso 1, di 1,00 t al massimo, che non sono considerati motoleggere.118 2 I «quadricicli leggeri a motore» sono veicoli a motore con quattro ruote aventi una velocità massima per costruzione di 45 km/h, una potenza del motore massima di 4,00 kW se con carrozzeria aperta o di 6,00 kW se con carrozzeria chiusa, una cilindrata massima di 50 cm3 se dotati di motore ad accensione comandata o di 500 cm3 se dotati di motore ad accensione per compressione come pure un peso di 0,425 t al massimo giusta l’articolo 136 capoverso 1.119 3 I «quadricicli a motore» sono veicoli a motore con quattro ruote aventi un peso, giusta l’articolo 136 capoverso 1, di 0,45 t al massimo se destinati al trasporto di persone o di 0,60 t al massimo se destinati al trasporto di cose.120 4 I quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore, con cui non sono effettuati trasporti di cose, ma che sono costruiti per effettuare lavori e hanno al massimo un piccolo ponte di carico per arnesi e carburante, sono considerati autoveicoli di lavoro giusta l’articolo 10 capoverso 1 e l’articolo 13. 118 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). 119 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 120 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). |