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Art. 31a Sistemi e parti di veicoli divergenti dall’approvazione del tipo del veicolo
1 Per i sistemi e le parti di veicoli che divergono dall’approvazione del tipo viene effettuato un controllo di funzionamento in presenza di una delle condizioni di cui all’articolo 30a capoverso 1 lettera b numeri 2−4. 2 Per gli altri sistemi e parti di veicoli divergenti dall’approvazione del tipo viene effettuato un esame tecnico completo. Si verifica in particolare lo stato di corretto funzionamento per l’uso al quale sono destinati e l’assenza di grave pericolo per l’ambiente e la salute pubblica. |