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Art. 57 Sospensioni, dispositivi di trazione 330
1 Sono considerate sospensioni ad aria o sospensioni riconosciute equivalenti le sospensioni conformi ai requisiti specifici del regolamento (UE) 2019/2144. 2 Sono ammessi i dispositivi di trazione conformi al regolamento (UE) 2019/2144. 330 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 202430). |