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Art. 59 Ruote di scorta, ruote d’emergenza, pneumatici invernali
1 Le ruote di scorta devono adempiere le medesime esigenze delle ruote ammesse per il veicolo. 2 In deroga al capoverso 1, per i veicoli della categoria M1 sono ammesse ruote d’emergenza. Queste devono essere contrassegnate come tali e soddisfare i requisiti del regolamento (UE) 2019/2144.338 3 Gli pneumatici invernali non adatti alla velocità massima raggiungibile dal veicolo devono:
4 Per gli pneumatici invernali di cui al capoverso 3 il rivenditore deve consegnare un bollino recante un’iscrizione che indichi la velocità massima ammessa per gli pneumatici.340 338 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 202430). 339 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 340 Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). |