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Art. 67 Costruzione del veicolo, parti pericolose del veicolo, copertura di parti rotanti
1 I veicoli non devono presentare punte o angoli vivi né sporgenze o aperture che, in caso di collisione, costituiscono un ulteriore rischio di ferite. Questo vale sia per l’abitacolo ai fini della protezione degli occupanti, sia per la struttura esterna del veicolo, in particolare per la protezione di pedoni e di conducenti di veicoli a due ruote.357 2 Le parti di veicoli, segnatamente specchi retrovisori, dispositivi di illuminazione, cerniere e maniglie delle porte, devono essere costruite, fissate o protette in modo da ridurre al minimo il rischio di ferite per gli occupanti e gli utenti della strada in caso di incidenti e da rispettare l’allegato 8. Sono vietate parti pericolose non necessarie, in particolare all’esterno del veicolo; sono ammessi parabufali, figurine ornamentali e motivi ornamentali se conformi all’allegato 8. Per i parabufali è fatto salvo l’articolo 104acapoverso 3.358 3 I raccordi per il comando degli assi di un rimorchio, le prese di forza ecc. devono essere muniti di efficaci dispositivi protettivi. 357 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 358 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). |