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Art. 89 Disposizione delle attrezzature di lavoro e dei portacarichi posteriori
1 Le attrezzature di lavoro, i portacarichi posteriori e simili non devono nascondere i dispositivi d’illuminazione né limitare l’angolo di visibilità, tranne se esistono dispositivi d’illuminazione suppletivi rispondenti alle esigenze e alle prescrizioni di montaggio vigenti per le rispettive luci. 2 Le attrezzature di lavoro, i portacarichi posteriori e simili non devono nascondere le targhe. Tuttavia è permesso fissare targhe in un altro posto se sono rispettate le condizioni dell’articolo 45 capoverso 2. In ogni caso deve esserci una luce per illuminare la targa posteriore. |