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Art. 99 Dispositivi di limitazione della velocità
1 I veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, T e C devono essere equipaggiati di un dispositivo automatico di limitazione della velocità conformemente al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 89.464 2 Il capoverso 1 non si applica:
3 Per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 le velocità regolate si fondano sulla direttiva n. 92/6/CEE. Per i veicoli delle categorie T e C la velocità regolata si basa sulla velocità massima per costruzione.468 4I dispositivi di limitazione della velocità e i relativi raccordi devono sempre essere muniti dei sigilli di un’officina autorizzata. Una targhetta visibile e fissata in un punto facilmente accessibile deve indicare la presenza del dispositivo di limitazione della velocità, riportando almeno il marchio di omologazione, la velocità impostata e la data dell’ultima calibrazione. Dopo l’esecuzione di lavori sul veicolo, il detentore deve assicurarsi che i sigilli siano intatti.469 464 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). 465 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825). 466 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). 467 Introdotta dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). 468 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). 469 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 202430). |