|
Art. 12 Classificazione secondo il diritto UE 100
1 Gli autoveicoli di trasporto sono suddivisi nelle categorie M e N ai sensi del regolamento (UE) 2018/858101. Gli autoveicoli di trasporto della categoria M sono autoveicoli per il trasporto di persone, quelli della categoria N autoveicoli per il trasporto di cose. Essi sono classificati come segue:
2 I veicoli di categoria M o N che soddisfano le condizioni dell’allegato I appendice 1 punto 4 del regolamento (UE) 2018/858 sono considerati veicoli fuoristrada. Per la loro designazione è aggiunta la lettera «G».102 3 Gli autoveicoli della categoria T sono trattori a ruote ai sensi del regolamento (UE) n. 167/2013 progettati per essere utilizzati nel settore agricolo e forestale. Essi sono classificati come segue:
4 Gli autoveicoli della categoria C sono trattori a cingoli ai sensi del regolamento (UE) n. 167/2013, progettati per essere utilizzati nel settore agricolo e forestale. Essi sono classificati nelle stesse sottoclassi dei trattori della categoria T. 5 Alla designazione delle categorie di trattori T e C è aggiunto un indice in funzione della velocità massima per costruzione:
6 Per la classificazione di un veicolo trattore adibito al traino di un semirimorchio, di un rimorchio a timone rigido o di un rimorchio ad asse centrale va tenuto conto del carico della sella ovvero del carico d’appoggio. 100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). 101 Nuova espr. giusta n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU 102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). |