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Art. 123a Scuolabus, segnali per trasporto di scolari 609
1 Gli scuolabus sono minibus e autobus con posti e abitacolo di dimensioni ridotte nonché peso per persona limitato. Sono ammessi alla circolazione unicamente se il rapporto di un organo di controllo riconosciuto dall’USTRA attesta che, per la fascia di età interessata, offrono un livello di protezione equivalente a quello dei sistemi di ritenuta per fanciulli conformi al regolamento UNECE n. 129 o al regolamento UNECE n. 44, in deroga all’articolo 3a paragrafo 1 nella versione della serie d’emendamento 03 o successive.610 2 I minibus e gli autobus adibiti al trasporto di scolari possono essere muniti, davanti e dietro, del pertinente contrassegno giusta l’allegato 4. Il contrassegno deve essere coperto o tolto se il veicolo non è adibito al trasporto di scolari. 609 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). 610 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 202430). |