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Art. 141 Dispositivi di illuminazione facoltativi
1 Oltre ai dispositivi obbligatori, sono permessi altri dispositivi di illuminazione. Possono tuttavia essere presenti, inclusi i dispositivi obbligatori, al massimo:
2 Con permesso dell’autorità d’immatricolazione, sono inoltre autorizzate mediante iscrizione nella licenza di circolazione:
3 Sono permesse anche luci di avvertimento lampeggianti per contrassegnare piattaforme elevatrici, sponde posteriori ribaltabili verso il basso e porte posteriori aperte (art. 78 cpv. 2) nonché luci di avvertimento lampeggianti su cavalletti o dispositivi analoghi che, in posizione di lavoro, sporgono dal contorno del veicolo.670 4 Sono vietati tutti gli altri dispositivi di illuminazione fissati ai veicoli e rivolti verso l’esterno, in particolare luci orientabili e fari a lunga portata. 667 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 668 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 202430). 669 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). 670 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). |