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Art. 33 Obbligo dell’esame periodico
1 I veicoli immatricolati con targhe ed elencati nel capoverso 2 sono sottoposti periodicamente all’esame successivo ufficiale. L’autorità d’immatricolazione convoca i detentori all’esame successivo.180 1bis L’esame successivo comprende:
2 Vigono i seguenti intervalli d’esame:
2bis Se i veicoli di cui al capoverso 2 lettera abis e i veicoli di cui al capoverso 2 lettera e numero 7 di peso superiore a 3,5 t non sono impiegati soltanto nel traffico nazionale, l’ultimo esame ufficiale non deve risalire a più di un anno prima. I detentori devono provvedere autonomamente affinché i propri veicoli vengano esaminati per tempo. 197 3 Su richiesta del detentore, un veicolo può essere sottoposto a un esame successivo in qualsiasi momento.198 4 …199 5 Se effettua gli esami successivi prescritti sui veicoli militari immatricolati nei Cantoni, l’esercito informa l’autorità cantonale di immatricolazione in merito all’avvenuta esecuzione. L’esame cantonale viene a cadere.200 6 I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari sono esonerati dall’obbligo dell’esame periodico.201 7 …202 8 L’esame successivo deve essere svolto conformemente a un sistema di garanzia della qualità definito congiuntamente dai Cantoni.203 180 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). 181 Introdotto dal n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 20021181). 182 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 5133). 185 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 13 dic. 2024 sulla guida automatica, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2025 50). 186 Introdotta dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 5133). 187 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2015 465). 188 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2015 465). 189 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 202430). 190 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 5133). 191 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2015 465). 192 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2015 465). 193 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 5133). 194 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 5133). 195 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018 (RU 2019 253). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). 196 Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 202430). 197 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 5133). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). 198 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 465). 199 Abrogato dal n. I dell’O del 15 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 20151321). 200 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. all’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1167). 201 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). 202 Introdotto dal n. I dell’O del 15 giu. 2001 (RU 20021181). Abrogato dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, con effetto dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). 203 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). |
