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Art. 51 Dispositivo di propulsione elettrica
1 Sui motori a propulsione elettrica devono essere riportati in modo indelebile e chiaramente leggibile, anche dopo il montaggio, i seguenti dati:
2 Un interruttore deve consentire l’interruzione della corrente d’esercizio; deve inoltre potere essere impedito che il veicolo sia messo in movimento da terzi. Nel caso di sovraccarico del dispositivo di propulsione elettrico un fusibile principale deve interrompere il circuito elettrico. 3 In caso di frenatura completa, la corrente del dispositivo di propulsione deve essere automaticamente interrotta o coadiuvare alla frenatura automatica. È ammesso un ricupero della corrente. Uno dei freni deve agire per attrito.311 4 Sono salve le disposizioni dell’OPBT. 310 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). 311 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). |
