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Art. 71a Vetri e visuale 374
1 Il conducente deve potere osservare liberamente la carreggiata al di là di un semicerchio di 12,0 m di raggio con gli occhi ad un’altezza di 0,75 m sopra il sedile. Se questa condizione non è adempiuta sugli autoveicoli di lavoro, l’autorità di immatricolazione ordina i necessari provvedimenti di sicurezza (specchi supplementari, aiuto conducente, veicolo accompagnatore). 2 Tutte le parti vetrate dei compartimenti adibiti al conducente e ai passeggeri devono essere di vetro di sicurezza o di materiale analogo che non possa causare ferite gravi nel caso di rottura. 3 Il vetro del parabrezza deve offrire al conducente una visuale sufficiente anche in caso di rottura. 4 I vetri necessari alla visuale del conducente devono essere perfettamente trasparenti, non deformanti, resistenti alle intemperie e conservare una trasparenza di almeno il 70 per cento anche dopo un lungo uso. Sopra, davanti o dietro questi vetri non devono essere apposti oggetti che ostacolino la visuale del conducente e riducano la trasparenza a meno del 70 per cento. Sono eccettuati gli oggetti prescritti o previsti dalla legge o montati temporaneamente per essere impiegati durante il servizio d’ordine (p. es. griglie) come anche i navigatori al di fuori del campo visivo secondo il capoverso 1. 5 Le fasce antiabbagliamento collocate in alto sul vetro del parabrezza sono ammesse se il conducente, con gli occhi ad un’altezza di 0,75 m sopra il sedile, può riconoscere facilmente un oggetto a un’altezza di almeno 4,00 m e una distanza di 12,0 m. 6 I deflettori trasparenti e incolori applicati sui finestrini sono ammessi a condizione che non ostacolino la visuale del conducente nello specchio retrovisore.375 374 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825). 375 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). |