Ordinanza
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Art. 12 Applicazione delle disposizioni del codice dei visti
1 Le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e dei visti di transito aeroportuale sono rette dalle disposizioni del titolo III (art. 4–36) del codice dei visti38. 2 Tali disposizioni sono completate dagli articoli 13–19. 38 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c. |