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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
del 15 agosto 2018 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 14Dichiarazione di garanzia
1 L’autorità competente per il rilascio dei permessi può chiedere allo straniero di produrre una dichiarazione di garanzia firmata da una persona fisica o giuridica solvibile che abbia il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera per dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti (art. 3 cpv. 2). Se la persona fisica è coniugata, occorre il consenso scritto del coniuge. La presente disposizione si applica anche ai partenariati registrati.
2 Per gli stranieri che non possono appellarsi all’Accordo sulla libera circolazione delle persone40, la dichiarazione di garanzia può essere richiesta dai competenti organi di controllo alla frontiera.
3 Possono farsi garanti:
a.
i cittadini svizzeri;
b.
gli stranieri titolari di un permesso di dimora (art. 33 LStrI) o di domicilio (art. 34 LStrI);
c.
le persone giuridiche iscritte al registro del commercio.