Ordinanza
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Art. 15 Portata della garanzia
1 La dichiarazione di garanzia copre le spese che il soggiorno dello straniero nello spazio Schengen cagiona alla comunità e ai fornitori privati di prestazioni mediche, ossia:
2 La dichiarazione di garanzia è irrevocabile. 3 L’obbligo ha effetto a decorrere dalla data d’entrata nello spazio Schengen e si estingue dodici mesi dopo tale data. 4 Le spese scoperte occasionate nel periodo in cui vige tale obbligo possono essere fatte valere per i cinque anni successivi. 5 L’importo della garanzia ammonta a 30 000 franchi per persona e per ogni gruppo o famiglia di dieci persone al massimo. |