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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
del 15 agosto 2018 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 4Condizioni d’entrata per un soggiorno di lunga durata
1 Per un soggiorno di lunga durata gli stranieri devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettere a, d ed e del codice frontiere Schengen18, anche le seguenti condizioni d’entrata:
a.
devono, all’occorrenza, essere in possesso di un visto per soggiorni di lunga durata secondo l’articolo 9;
b.
devono adempiere le condizioni d’ammissione per lo scopo dichiarato del soggiorno.
2 In casi motivati, le persone che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere autorizzate per motivi umanitari a entrare in Svizzera in vista di un soggiorno di lunga durata. Ciò è il caso in particolare se la loro vita o integrità fisica è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese di provenienza.
18 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 1.