Ordinanza
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Art. 52 Sicurezza dei dati
1 Se il sistema d’informazione è gestito da un’autorità cantonale, la sicurezza dei dati è retta dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all’aeroporto. 2 Se le disposizioni cantonali di protezione dei dati non garantiscono un livello di protezione adeguato, la sicurezza dei dati è retta dall’ordinanza del 14 giugno 199391 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall’ordinanza del 27 maggio 202092 sui ciber-rischi.93 3 Le autorità competenti adottano, nei loro rispettivi ambiti, le misure organizzative e tecniche atte a salvaguardare la sicurezza dei dati personali. 91 RS 235.11 92 RS 120.73 93 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871). |
