Ordinanza
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Art. 67 Soggiorno di breve durata e transito aeroportuale
1 Le decisioni di rifiuto, annullamento e revoca di un visto per soggiorni di breve durata o di transito aeroportuale sono emanate a nome della SEM (art. 35) o del DFAE (art. 38) mediante il modulo standard di cui all’allegato VI del codice dei visti95. 2 Se a uno straniero viene negata l’entrata in Svizzera all’aeroporto, la SEM emana una decisione impugnabile conformemente all’articolo 65 capoverso 2 LStrI. 3 Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali in materia di migrazione in virtù dell’articolo 39possono essere impugnate mediante i rimedi giuridici cantonali. 95 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c. |