Ordinanza
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Art. 10 Obbligo del visto di transito aeroportuale
1 I passeggeri di aeromobili soggetti all’obbligo del visto in virtù degli articoli 8 e 9 sono esentati dall’obbligo del visto di transito aeroportuale se soddisfano le condizioni dell’articolo 5 lettere a, c–f. 2 In deroga al capoverso 1, sono soggetti all’obbligo del visto di transito aeroportuale:
3 Il DFGP ha la facoltà di adeguare periodicamente l’allegato 4 previo esame della situazione migratoria. 4 In virtù dell’articolo 3 paragrafo 5 del codice dei visti, le seguenti persone sono esentate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale:
4bis Per i cittadini di cui al capoverso 4 lettera c che effettuano il viaggio di ritorno dopo la scadenza del visto, l’esenzione dall’obbligo del visto è applicabile soltanto se essi rientrano nel loro Paese partendo dallo Stato che ha rilasciato il visto.41 5 I passeggeri di aeromobili esentati dall’obbligo del visto in virtù degli articoli 8 e 9 sono parimenti esentati dall’obbligo del visto di transito aeroportuale. 36 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c. 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2020 (RU 2019 2633). 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2020 (RU 2019 2633). 40 RS 0.748.0 41 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2020 (RU 2019 2633). |
