Ordinanza
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Art. 20 Delega di compiti nel quadro della procedura del visto
1 Il DFAE e la SEM si accertano che la delega di compiti in virtù dell’articolo 98b LStrI sia limitata a prestatori di servizi esterni che garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati. 2 Il DFAE conclude una convenzione con i prestatori di servizi incaricati di svolgere taluni compiti nel quadro della procedura del visto, conformemente all’articolo 43 paragrafo 2 e all’allegato X del codice dei visti48. 3 Spetta al DFAE:
4 Le rappresentanze svizzere possono, in collaborazione con altre rappresentanze di Stati Schengen, condividere il medesimo prestatore di servizi. In tal caso, i compiti di cui al capoverso 3 sono svolti in collaborazione. 5 Per i loro servizi i prestatori di servizi esterni, oltre agli emolumenti usuali percepiti per il rilascio del visto, possono fatturare gli emolumenti di cui all’articolo 17 paragrafi 4, 4bis e 4ter del codice dei visti, secondo il principio della copertura delle spese effettive.49 6 Conformemente all’articolo 42 del codice dei visti, i consoli onorari possono altresì essere autorizzati a svolgere alcuni o tutti i compiti di cui all’articolo 43 paragrafo 6 del codice dei visti. 48 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c. 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2020 (RU 2019 2633). |
