Ordinanza
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Art. 22 Competenza territoriale delle rappresentanze svizzere all’estero
1 Gli stranieri devono in linea di principio presentare le loro domande di visto per soggiorni di lunga durata presso la rappresentanza competente per il proprio luogo di domicilio all’estero. 2 Le autorità cantonali di migrazione possono consentire deroghe a favore degli stranieri tenuti a spostarsi di frequente e a brevissimo termine, come gli impiegati di società internazionali, gli artisti, gli sportivi o altri professionisti. 3 La rappresentanza può accettare la domanda di uno straniero che non è domiciliato nel proprio circondario consolare se reputa pertinenti i motivi per i quali lo straniero non ha potuto presentare la sua domanda presso la rappresentanza competente per il proprio luogo di domicilio. |
