Ordinanza
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Art. 26 Impronte digitali
1 Le impronte digitali dei richiedenti di un visto per soggiorni di lunga durata non sono rilevate. 2 In deroga al capoverso 1, le impronte digitali possono essere rilevate per accertare l’identità del richiedente conformemente all’articolo 102 capoverso 1 LStrI. 3 Nei casi di cui all’articolo 4 capoverso 2, le impronte digitali sono rilevate sistematicamente. |
