Ordinanza
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Art. 29 Frontiere esterne Schengen
1 La SEM stabilisce le frontiere esterne Schengen della Svizzera d’intesa con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini56, le autorità federali e cantonali competenti per i controlli delle persone e l’Ufficio federale dell’aviazione civile. 2 I controlli delle persone alle frontiere esterne Schengen al momento dell’entrata e della partenza per via terrestre e aerea sono rette dall’articolo 8 e dall’allegato VI numeri 1 e 2 del codice frontiere Schengen57. 3 L’entrata attraverso aeroporti che non sono designati come frontiere esterne Schengen richiede la previa autorizzazione delle autorità competenti per i controlli delle persone nell’area d’atterraggio. 56 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). 57 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 1. |
