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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
del 15 agosto 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 34cConclusione di trattati internazionali legati all’interoperabilità tra i sistemi d’informazione Schengen/Dublino 82
1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi ai regolamenti (UE) 2019/81783 e (UE) 2019/81884, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA85 e gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e riguardino gli ambiti seguenti:
a.
un modulo volto a informare la persona interessata della presenza di un collegamento rosso tra due o più sistemi d’informazione Schengen/Dublino (art. 32 par. 5 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818);
b.
un modulo volto a informare la persona interessata della presenza di un collegamento bianco tra due o più sistemi d’informazione Schengen/Dublino (art. 33 par. 6 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818;
i dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, gli indicatori comuni della qualità dei dati e le norme minime di qualità per conservare i dati nel SIS, nell’Eurodac, nell’ECRIS-TCN, nel BMS e nel CIR, in particolare per quanto riguarda i dati biometrici (art. 37 par. 4);
l’istituzione e lo sviluppo di un formato universale dei messaggi per definire le norme relative a determinati elementi relativi al contenuto dello scambio di informazioni transfrontaliero tra i sistemi di informazione, le autorità e/o le organizzazioni (art. 38 par. 3).
2La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi ai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e gli atti delegati siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e riguardino gli ambiti seguenti:
a.
le procedure per determinare i casi in cui è possibile considerare che i dati di identità sono identici o simili (art. 28 par. 5 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818);
b.
i dettagli relativi al portale web per l’esercizio dei diritti di accesso ai dati personali, nonché di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento di tali dati (art. 49 par. 6 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818).
82 Introdotto dal n. I dell’O del 13 mag. 2020, in vigore dal 15 giu. 2020 (RU 2020 1837).
83 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. d.
84 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. e.