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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
del 15 agosto 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 41Consultazione e informazione nella procedura di rilascio del visto
1 Il DFAE e la SEM sottopongono per parere la domanda di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l’ordine pubblici o le relazioni internazionali della Svizzera alle autorità seguenti, segnatamente:
alle autorità cantonali in materia di migrazione;
e.
al Servizio delle attività informative della Confederazione.
2 Se uno Stato Schengen richiede una consultazione (art. 22 del codice dei visti93), la competente rappresentanza all’estero trasmette la domanda di visto alla SEM. Questa provvede alla trasmissione all’autorità estera competente. La procedura è retta dall’articolo 22 del codice dei visti.
3 Nei casi previsti dagli articoli 31 e 34 del codice dei visti, la SEM informa gli altri Stati Schengen.
93 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c.