Ordinanza
|
|
Art. 42 Rappresentanza nella procedura di rilascio del visto
1 La rappresentanza nella procedura di rilascio del visto fra le rappresentanze all’estero degli Stati Schengen è retta dagli articoli 5 paragrafo 4 e 8 del codice dei visti94. Sono fatti salvi accordi bilaterali specifici. 2 D’intesa con il DFGP, il DFAE può concludere con gli Stati Schengen accordi di rappresentanza per la procedura di rilascio del visto. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con gli Stati in questione. 94 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c. |
