Ordinanza
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Art. 46 Partecipazione al controllo di frontiera automatizzato
1 Possono partecipare al controllo di frontiera automatizzato esclusivamente le persone che:
2 La partecipazione al controllo di frontiera automatizzato richiede una previa registrazione nel sistema d’informazione di cui all’articolo 48; i titolari di un passaporto biometrico sono esentati da detto obbligo. 3 Le autorità competenti per il controllo alla frontiera comunicano le modalità di partecipazione alle persone desiderose di prendere parte al controllo di frontiera automatizzato. |
