Ordinanza
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Art. 47 Carta per partecipanti
1 Le persone registrate nel sistema d’informazione di cui all’articolo 48 ricevono una carta per partecipanti al controllo di frontiera automatizzato. 2 Ai fini del rilascio della carta per partecipanti, le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono rilevare i dati biometrici seguenti:
3 Nessun dato biometrico è conservato una volta che i dati sono stati registrati sulla carta. 4 Il contenuto del microchip dev’essere reso sicuro con misure appropriate. |
