Ordinanza
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Art. 48 Sistema d’informazione
1 Le autorità competenti per il controllo alla frontiera gestiscono un sistema d’informazione per l’elaborazione dei dati personali registrati in vista del controllo di frontiera automatizzato. 2 I dati seguenti possono essere trattati nel sistema d’informazione:
3 Il sistema d’informazione comprende anche un verbale con i risultati dell’esame delle condizioni di partecipazione effettuato al momento della registrazione. 4 Le persone che si fanno registrare per partecipare al controllo di frontiera automatizzato devono dare il loro accordo scritto affinché i loro dati personali possano essere trattati. Prima della registrazione devono essere informate in merito al detentore del sistema d’informazione, alla finalità del trattamento dei dati e alle diverse categorie di destinatari di tali dati. |
