Ordinanza
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Art. 50 Responsabilità e cancellazione dei dati
1 Le autorità competenti per il controllo alla frontiera sono responsabili del sistema d’informazione e del trattamento dei dati personali. 2 I dati personali registrati nel sistema sono cancellati immediatamente se:
3 I dati inesatti devono essere rettificati d’ufficio. |
