Ordinanza
|
|
Art. 51 Diritti degli interessati
1 Se il sistema d’informazione è gestito da un’autorità cantonale, i diritti degli interessati, segnatamente quelli d’accesso, di rettifica e di cancellazione, sono retti dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all’aeroporto. 2 Se le disposizioni cantonali di protezione dei dati non garantiscono un livello di protezione adeguato, è applicabile la legge federale del 19 giugno 1992101 sulla protezione dei dati (LPD). 3 Una persona interessata che intenda far valere i propri diritti deve comprovare la propria identità e presentare istanza scritta alle autorità competenti per il controllo alla frontiera. 101 RS 235.1 |
