Ordinanza
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Art. 63 Accordi sull’impiego di consulenti in materia di documenti
1 Il DFGP, d’intesa con il DFAE, con il Dipartimento federale delle finanze e con le competenti autorità di controllo alla frontiera, può concludere con altri Stati accordi concernenti l’impiego di consulenti in materia di documenti (art. 100acpv. 3 LStrI). 2 Negli accordi di cui al capoverso 1 si dovranno stabilire segnatamente il tipo di attività che i consulenti in materia di documenti sono autorizzati a svolgere sul territorio dell’altro Stato, le modalità di notificazione e il loro statuto. |
