Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
del 15 agosto 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 63Accordi sull’impiego di consulenti in materia di documenti
1 Il DFGP, d’intesa con il DFAE, con il Dipartimento federale delle finanze e con le competenti autorità di controllo alla frontiera, può concludere con altri Stati accordi concernenti l’impiego di consulenti in materia di documenti (art. 100acpv. 3 LStrI).
2 Negli accordi di cui al capoverso 1 si dovranno stabilire segnatamente il tipo di attività che i consulenti in materia di documenti sono autorizzati a svolgere sul territorio dell’altro Stato, le modalità di notificazione e il loro statuto.