Ordinanza
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Art. 65 Impiego all’estero di consulenti svizzeri in materia di documenti
1 D’intesa con le competenti autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti e con la DC, la SEM stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti. 2 D’intesa con la SEM e con l’autorità di controllo alla frontiera che distacca i consulenti, la DC può concludere con autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d’impiego. Gli accordi possono contemplare segnatamente:
3 L’attuazione operativa degli impieghi di consulenti in materia di documenti compete alle autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti. |
