Ordinanza
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Art. 66 Impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti
1 D’intesa con le autorità straniere che distaccano i consulenti, con le competenti autorità di controllo alla frontiera svizzere e con il DFAE, la SEM stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego dei consulenti stranieri in materia di documenti. 2 D’intesa con le autorità svizzere di controllo alla frontiera, può concludere con le autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d’impiego. Gli accordi possono contemplare in particolare:
3 L’attuazione operativa dell’impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti compete alle autorità di controllo alla frontiera del luogo d’impiego. |
