Ordinanza
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Art. 68 Soggiorno di lunga durata
1 Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali in materia di migrazione in virtù dell’articolo 39possono essere impugnate mediante i rimedi giuridici cantonali. 2 Le decisioni di rifiuto, annullamento o revoca di un visto secondo l’articolo 21 capoverso 1 lettera c sono emanate a nome della SEM mediante un modulo. |
