Ordinanza
|
|
Art. 9 Obbligo del visto per soggiorni di lunga durata
1 Per un soggiorno di lunga durata in Svizzera i cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS sono soggetti all’obbligo del visto pertinente. 2 In deroga al capoverso 1, i cittadini dei seguenti Stati sono esentati dall’obbligo del visto per soggiorni di lunga durata: Andorra, Australia, Brunei Darussalam, Città del Vaticano, Giappone, Malaysia, Monaco, Nuova Zelanda, Regno Unito, San Marino e Singapore.35 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021602). |
