Ordinanza
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Art. 23 Comparizione personale
1 Gli stranieri non sono in linea di principio tenuti a presentarsi di persona alla rappresentanza per presentare le proprie domande. 2 La SEM può esigere la comparizione personale dei richiedenti a scopo di identificazione o per altre verifiche. 3 Nei casi di cui all’articolo 4 capoverso 2, la comparizione personale è in linea di principio obbligatoria. In circostanze eccezionali la SEM può tuttavia derogare a tale obbligo. |