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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
del 15 agosto 2018 (Stato 1° maggio 2022)
Art. 29Frontiere esterne Schengen
1 La SEM stabilisce le frontiere esterne Schengen della Svizzera d’intesa con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), le autorità federali e cantonali competenti per i controlli delle persone e l’Ufficio federale dell’aviazione civile.62
2 I controlli delle persone alle frontiere esterne Schengen al momento dell’entrata e della partenza per via terrestre e aerea sono rette dall’articolo 8 e dall’allegato VI numeri 1 e 2 del codice frontiere Schengen63.
3 L’entrata attraverso aeroporti che non sono designati come frontiere esterne Schengen richiede la previa autorizzazione delle autorità competenti per i controlli delle persone nell’area d’atterraggio.
62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733).
63 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 1.