Ordinanza
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Art. 31 Competenza per il controllo delle persone
1 Il DFGP disciplina l’esecuzione dei controlli delle persone alle frontiere interne ed esterne. 2 I collaboratori dei Cantoni e quelli dell’UDSC responsabili dei controlli alle frontiere svolgono il controllo delle persone alla frontiera. I collaboratori dell’UDSC esercitano tale attività nel quadro dei loro compiti sovrani e in virtù di un accordo tra il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni (art. 9 cpv. 2 LStrI e art. 97 della L del 18 marzo 200569 sulle dogane).70 3 ...71 4 I Cantoni possono abilitare i collaboratori dell’UDSC responsabili dei controlli alle frontiere a emanare e notificare la decisione di allontanamento di cui all’articolo 64 capoverso 1 lettere a e b LStrI.72 69 RS 631.0 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733). 71 Abrogato dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1435). 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733). |