Ordinanza
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Art. 3 Condizioni d’entrata per un soggiorno di breve durata
1 Le condizioni d’entrata per un soggiorno di breve durata sono rette dall’articolo 6 del codice frontiere Schengen21. 2 I mezzi di sussistenza di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettera c del codice frontiere Schengen sono considerati sufficienti segnatamente se è garantito che durante il soggiorno nello spazio Schengen non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale. 3 A dimostrazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti sono ammessi (art. 14–18):
4 Nei limiti delle loro competenze, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) possono, per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 25 del codice dei visti22), autorizzare l’entrata in Svizzera per un soggiorno di breve durata ai cittadini di Paesi terzi che:
5 Le persone soggette all’obbligo del visto autorizzate a entrare in Svizzera in virtù del capoverso 4 ottengono un visto con validità territoriale limitata alla Svizzera. 21 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1. 22 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c. |