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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
del 15 agosto 2018 (Stato 22 giugno 2022)
Art. 5Condizioni per il transito aeroportuale
Per un transito aeroportuale, gli stranieri devono soddisfare le seguenti condizioni:
a.
essere titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto ai sensi dell’articolo 6;
b.
all’occorrenza, aver ottenuto un visto di transito aeroportuale secondo l’articolo 10;
c.
disporre dei documenti di viaggio e dei visti necessari per entrare nel Paese di destinazione;
d.
possedere un biglietto d’aereo per il viaggio fino al luogo di destinazione e aver fatto le necessarie prenotazioni;
e.
non essere segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) o nelle banche dati nazionali svizzere ai fini della non ammissione;
f.
non essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la sanità pubblica o le relazioni internazionali della Svizzera.