1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 767/2008120, sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (CE) n. 767/2008 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA121 e riguardino gli ambiti seguenti:
- a.
- la definizione di norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata dell’elenco dei documenti di viaggio riconosciuti e della comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell’elenco (art. 5bis par. 3);
- b.
- la definizione di norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata dell’elenco delle autorità con accesso al sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) (art. 6 par. 5);
- c.
- la definizione dei rischi sui quali si basano gli indicatori di rischio specifici (art. 9undecies par. 3);
- d.
- la definizione e lo sviluppo del meccanismo e delle procedure per lo svolgimento di controlli di qualità nonché di requisiti appropriati relativi alla conformità qualitativa dei dati inseriti nel C-VIS (art. 29 par. 2bis);
- e.
- la definizione delle specifiche di tali norme di qualità per la registrazione dei dati inseriti nel C-VIS (art. 29bis par. 3);
- f.
- la definizione delle misure necessarie per lo sviluppo del C-VIS, delle interfacce nazionali in ciascuno Stato membro e dell’infrastruttura di comunicazione tra il C-VIS e le interfacce (art. 45 par. 1);
- g.
- la definizione delle misure necessarie alla realizzazione tecnica delle funzionalità del C-VIS (art. 45 par. 2);
- h.
- la definizione delle specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e l’uso delle impronte digitali e dell’immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell’identificazione nel C-VIS (art. 45 par. 3);
- i.
- la definizione di norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del portale per i vettori nonché la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili (art. 45quater par. 3);
- j.
- la definizione del metodo di autenticazione per i vettori (art. 45quater par. 5);
- k.
- la definizione dei dettagli delle procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati (art. 45quinquies par. 3);
- l.
- la definizione delle specifiche della soluzione tecnica messa a disposizione degli Stati membri per agevolare la raccolta di tali dati a norma del capo III ter ai fini dell’elaborazione delle statistiche (art. 50 par. 4).
2 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 767/2008, sempreché gli atti delegati siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (CE) n. 767/2008 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e riguardino gli ambiti seguenti:
- a.
- l’elaborazione dell’elenco predefinito di occupazioni (art. 9 par. 3);
- b.
- la definizione esatta dei rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o l’alto rischio epidemico (art. 9undecies par. 2);
- c.
- la predisposizione di un manuale che definisca le procedure e le norme necessarie per interrogazioni, verifiche e valutazioni nel quadro dell’interoperabilità dei sistemi d’informazione (art. 9nonies par. 2 e 22ter par. 18).
119 Introdotta dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 15 gen. 2022 (RU 2021 913).
120 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. h.
121 RS 172.010