1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2018/1240106, sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2018/1240, questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA107 e riguardino gli ambiti seguenti:
- a.108
- la definizione delle modalità tecniche per la conservazione dei dati (art. 11 par. 10);
- abis.109
- un modulo che consenta la segnalazione di abusi commessi da un intermediario commerciale (art. 15 par. 5);
- b.
- il funzionamento del sito web pubblico e dell’applicazione per dispositivi mobili, nonché norme dettagliate sulla protezione e la sicurezza dei dati (art. 16 par. 10);
- c.
- i requisiti concernenti il formato dei dati personali da inserire nel modulo di domanda nonché i parametri e le verifiche da applicare per garantire la completezza della domanda e la coerenza di tali dati (art. 17 par. 9);
- d.
- i requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video nonché il loro funzionamento (art. 27 par. 5);
- e.
- i requisiti concernenti i rischi (art. 33 par. 3);
- f.
- le specifiche tecniche dell’elenco di controllo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e lo strumento di valutazione dell’elenco (art. 35 par. 7);
- g.
- il modulo standard per il rifiuto, l’annullamento o la revoca di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS (art. 38 par. 3);
- h.
- le condizioni per il funzionamento del portale per i vettori e le norme applicabili concernenti la protezione dei dati e la sicurezza (art. 45 par. 2);
- i.
- il metodo di autenticazione, riservato esclusivamente ai vettori (art. 45 par. 3);
- j.
- i dettagli delle procedure sostitutive (art. 46 par. 4);
- jbis.110
- il sostegno operativo che l’unità centrale ETIAS fornisce in questi casi ai vettori e i mezzi per fornirlo (art. 46 par. 5);
- k.
- i piani d’emergenza tipo in caso di impossibilità tecnica di accedere ai dati alle frontiere esterne dello spazio Schengen (art. 48 par. 4);
- l.
- il piano di sicurezza tipo e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro tipo (art. 59 par. 4);
- m.
- le misure necessarie per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del sistema centrale ETIAS, delle interfacce uniformi nazionali, dell’infrastruttura di comunicazione e del portale per i vettori (art. 73 par. 3 lett. b);
- n.
- il meccanismo e le procedure per lo svolgimento di controlli di qualità sui dati contenuti nel sistema centrale ETIAS e i requisiti appropriati relativi alla conformità qualitativa dei dati (art. 74 par. 5);
- o.
- gli opuscoli distribuiti ai viaggiatori durante il periodo transitorio (art. 83 par. 4);
- p.
- il funzionamento dell’archivio centrale e le norme sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili all’archivio (art. 84 par. 2);
- q.
- le specifiche della soluzione tecnica ai fini dell’elaborazione delle statistiche (art. 92 par. 8).
2 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2018/1240, sempreché gli atti delegati siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2018/1240, questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e riguardino gli ambiti seguenti:
- a.
- i requisiti del servizio di account sicuro che consente ai richiedenti di fornire all’occorrenza i documenti o le informazioni supplementari richiesti (art. 6 par. 4);
- abis.111
- la definizione delle condizioni per la corrispondenza tra i dati contenuti in una cartella, in una segnalazione o in un fascicolo degli altri sistemi di informazione dell’UE consultati (art. 11 par. 9);
- b.
- l’elaborazione dell’elenco dei gruppi di posizioni lavorative (art. 17 par. 3 e 5);
- c.
- il contenuto e il formato delle domande poste ai richiedenti (art. 17 par. 5);
- d.
- il contenuto e il formato delle domande aggiuntive e l’elenco predefinito di risposte a tali domande (art. 17 par. 6);
- e.
- i metodi e processi di pagamento dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi e le variazioni dell’importo di questi diritti (art. 18 par. 4);
- f.
- il contenuto e il formato dell’elenco predefinito di opzioni relative alla trasmissione di informazioni o documenti aggiuntivi all’unità nazionale ETIAS (art. 27 par. 3);
- g.
- la definizione dello strumento di verifica per consentire ai richiedenti di verificare lo status delle loro domande nonché la durata della validità e lo status delle loro autorizzazioni ai viaggi (art. 31);
- h.
- la definizione ulteriore dei rischi per la sicurezza, dei rischi di immigrazione illegale o dell’alto rischio epidemico (art. 33 par. 2);
- i.
- le salvaguardie per mezzo di regole e procedure destinate a evitare conflitti con le segnalazioni in altri sistemi d’informazione e per definire le condizioni dell’apposizione di un indicatore sull’autorizzazione al viaggio (art. 36 par. 4);
- j.
- il tipo, la lingua e il formato delle informazioni aggiuntive che possono essere aggiunte, nonché i motivi dell’apposizione di un indicatore (art. 39 par. 2);
- k.
- lo strumento per consentire ai richiedenti di prestare e revocare il loro consenso (art. 54 par. 2);
- l.
- la proroga del periodo durante il quale l’utilizzo dell’ETIAS è facoltativo (art. 83 par. 1);
- m.
- la proroga del periodo di tolleranza (art. 83 par. 3);
- n.
- la definizione ulteriore del sostegno finanziario destinato agli Stati Schengen per le spese sostenute ai fini dell’adattamento e dell’automatizzazione delle verifiche di frontiera per attuare l’ETIAS (art. 85 par. 3).
105 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 907).
106 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 set. 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.
107 RS 172.010
108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 ago. 2021, in vigore dal 15 set. 2021 (RU 2021 503).
109 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 ago. 2021, in vigore dal 15 set. 2021 (RU 2021 503).
110 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 ago. 2021, in vigore dal 15 set. 2021 (RU 2021 503).
111 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 ago. 2021, in vigore dal 15 set. 2021 (RU 2021 503).