1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 767/2008130, sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (CE) n. 767/2008 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA131 e riguardino gli ambiti seguenti:
- a.
- la definizione di norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata dell’elenco dei documenti di viaggio riconosciuti e della comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell’elenco (art. 5bis par. 3);
- b.
- la definizione di norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata dell’elenco delle autorità con accesso al sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) (art. 6 par. 5);
- c.
- la definizione dei rischi sui quali si basano gli indicatori di rischio specifici (art. 9undecies par. 3);
- d.
- la definizione e lo sviluppo del meccanismo e delle procedure per lo svolgimento di controlli di qualità nonché di requisiti appropriati relativi alla conformità qualitativa dei dati inseriti nel C-VIS (art. 29 par. 2bis);
- e.
- la definizione delle specifiche di tali norme di qualità per la registrazione dei dati inseriti nel C-VIS (art. 29bis par. 3);
- f.
- la definizione delle misure necessarie per lo sviluppo del C-VIS, delle interfacce nazionali in ciascuno Stato membro e dell’infrastruttura di comunicazione tra il C-VIS e le interfacce (art. 45 par. 1);
- g.132
- la definizione delle misure necessarie alla realizzazione tecnica delle funzionalità del C-VIS (art. 45 par. 2 lett. a–f);
- gbis.133 la definizione delle misure necessarie alla realizzazione tecnica delle funzionalità della piattaforma dell’UE per le domande di visto, al suo utilizzo, ai formati dei documenti o dati personali da fornire e alle norme relative al trattamento dei dati (art. 45 par. 2 lett. g–r);
- h.
- la definizione delle specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e l’uso delle impronte digitali e dell’immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell’identificazione nel C-VIS (art. 45 par. 3);
- i.
- la definizione di norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del portale per i vettori nonché la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili (art. 45quater par. 3);
- j.
- la definizione del metodo di autenticazione per i vettori (art. 45quater par. 5);
- k.
- la definizione dei dettagli delle procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati (art. 45quinquies par. 3);
- l.
- la definizione delle specifiche della soluzione tecnica messa a disposizione degli Stati membri per agevolare la raccolta di tali dati a norma del capo III ter ai fini dell’elaborazione delle statistiche (art. 50 par. 4).
2 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 767/2008, sempreché gli atti delegati siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (CE) n. 767/2008 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e riguardino gli ambiti seguenti:
- a.134
- la definizione di un modulo di domanda semplificato nella piattaforma dell’UE per le domande di visto, da utilizzare nelle procedure per la conferma del visto valido in un nuovo documento di viaggio o per la proroga del visto (art. 7ter par. 7);
- abis.135
- l’elaborazione dell’elenco predefinito di occupazioni (art. 9 par. 3);
- b.
- la definizione esatta dei rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o l’alto rischio epidemico (art. 9undecies par. 2);
- c.
- la predisposizione di un manuale che definisca le procedure e le norme necessarie per interrogazioni, verifiche e valutazioni nel quadro dell’interoperabilità dei sistemi d’informazione (art. 9nonies par. 2 e 22ter par. 18).
129 Introdotta dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 15 gen. 2022 (RU 2021 913).
130 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. h.
131 RS 172.010
132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 15 mag. 2024 (RU 2024 168).
133 Introdotta dal n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 15 mag. 2024 (RU 2024 168).
134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 15 mag. 2024 (RU 2024 168).
135 Introdotta dal n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 15 mag. 2024 (RU 2024 168).