Art. 34e Conclusione di trattati internazionali legati al sistema centrale d’informazione visti 129
1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 767/2008130, sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (CE) n. 767/2008 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA131 e riguardino gli ambiti seguenti:
2 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 767/2008, sempreché gli atti delegati siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (CE) n. 767/2008 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e riguardino gli ambiti seguenti:
129 Introdotta dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 15 gen. 2022 (RU 2021 913). 130 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. h. 132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 15 mag. 2024 (RU 2024 168). 133 Introdotta dal n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 15 mag. 2024 (RU 2024 168). 134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 15 mag. 2024 (RU 2024 168). 135 Introdotta dal n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 15 mag. 2024 (RU 2024 168). |