Art. 34f Conclusione di trattati internazionali legati al Fondo di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti 136
1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2021/1148137, sempreché gli atti di esecuzione stabiliscano il modello per il bilancio annuale e siano stati adottati sulla base dell’articolo 29 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2021/1148 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA138. 2 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2021/1148, sempreché gli atti delegati siano stati adottati sulla base dell’articolo 31 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/1148 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA. 3 Ha la competenza di concludere trattati internazionali concernenti gli atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2021/1060139, sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e riguardino gli ambiti seguenti:
4 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2021/1060, sempreché gli atti delegati siano stati adottati sulla base dell’articolo 114 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA. 136 Introdotta dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 15 gen. 2022 (RU 2021 913). 137 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. i. 139 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. j. |