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Art. 35 Segreteria di Stato della migrazione
1 La SEM ha la competenza di autorizzare o rifiutare l’entrata in Svizzera. Sono fatte salve le competenze del DFAE secondo l’articolo 38, come pure quelle delle autorità cantonali in materia di migrazione secondo l’articolo 39. 2 Ha la competenza di autorizzare l’entrata in Svizzera delle persone di cui all’articolo 4 capoverso 2. 3 È competente per tutte le mansioni non attribuite ad altre autorità federali, segnatamente:
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