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Art. 37 Autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata alle frontiere esterne e delle condizioni di transito aeroportuale
Le autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata alle frontiere esterne e delle condizioni di transito aeroportuale rilasciano, rifiutano, annullano e revocano i visti per soggiorni di breve e lunga durata o i visti di transito aeroportuale a nome delle autorità competenti, ossia la SEM, il DFAE e i Cantoni. |